STATUTO dell’
Associazione Sportiva Dilettantistica CASTELLI ROMANI TRIATHLON
TITOLO I
NATURA, SCOPI E FINALITÀ
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione sportiva denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica CASTELLI ROMANI TRIATHLON”, in sigla “A.S.D. CASTELLI ROMANI TRIATHLON”, ai sensi degli artt. 36 e seg. del Codice Civile.
Art. 2 – Scopi dell’Associazione
La “Associazione Sportiva Dilettantistica CASTELLI ROMANI TRIATHLON”, è associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere in Italia e all’estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e ricreative.
Accetta di l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti delle Federazioni cui intende richiedere l’affiliazione.
Le norme sull’ordinamento interno si ispirano ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito.
Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:
- a) la promozione e l’organizzazione dello sport a livello dilettantistico, a livello agonistico nonché a livello formativo ed amatoriale;
- b) lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- c) l’organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria e di formazione sportiva e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’Assemblea dei Soci;
- d) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci, utili allo svolgimento delle varie attività sportive ed in armonia con lo sviluppo del territorio, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L’attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a Campionati ed Eventi, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo, in particolare nelle discipline legate al Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Nuoto, Ciclismo, Atletica leggera e Podismo. L’Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico divulgativo.
Scopo dell’Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.
Essa può stabilire contatti, a livello locale, nazionale e internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
Art. 3 – Attività Associative
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà:
- possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
- accettare, in via veramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- organizzare manifestazioni di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
- partecipare a campionati e manifestazioni nell’ambito dell’attività promossa dagli Enti preposti in genere;
- organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri di formazione sportivi.
L’Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali.
TITOLO II
SOCI
Art. 4 – Requisiti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro di cui all’art. 26 del presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31 Dicembre di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate dall’Assemblea dei Soci.
La durata della qualifica di socio è annuale, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 5 – Ammissione dei soci
Quanti desiderassero divenire soci dell’Associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ad anni 18 la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.
Tutti i soci sono obbligati a versare le “quote associative”, così come deliberate dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è mai rivalutabile o rimborsabile.
Art. 6 – Circolazione delle quote
La quota associativa non è trasmissibile.
Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- a) per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;
- c) per radiazione: qualora il comportamento le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica.
Ogni Socio è sempre libero di recedere dall’Associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente.
Il socio recedente, decaduto, radiato non ha diritto alla restituzione delle quote versate.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che propongano l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art. 10 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Art. 11 – Compiti dell’Assemblea dei Soci
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indizi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata a maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 12 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 13 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera ordinaria spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di sette eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni o da qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva squalifiche o inibizioni superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 15 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durane il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 16 – Convocazioni Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
Art. 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
Art. 18 – Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Art. 19 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 20 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, e come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE
Art. 21 – Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione, sono rappresentate da:
– quote e contributi degli associati;
– quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
– eredità donazioni e legati;
– contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale e sponsorizzazioni.
Art. 22 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 – Sede dell’Associazione
L’associazione ha sede legale in via G. Buttarelli n. 22 – 00044 – Frascati. E’ facoltà esclusiva dell’assemblea straordinaria trasferirne, con apposita delibera, l’ubicazione.
Art. 24 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 25 – Esercizio sociale
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26 – Libri sociali
Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
- a) libro degli associati;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- c) libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;
- d) libro di Cassa.
Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Segretario.
Art. 27 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte di soci avente per oggetto lo scioglimento delle associazioni deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, in merito alla destinazione del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art 28 – Norme di Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute dello Statuto o dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione Sportiva a cui l’associazione è affiliata in subordine le norme del Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.